La Cassazione, con Sentenza n. 9674 del 15.4.2026, chiarisce che, nel settore pubblico, il solo raggiungimento dell’età pensionabile non comporta automaticamente il divieto di incarichi retribuiti: il divieto scatta solo quando si inizia effettivamente a percepire la pensione.
La sentenza ha stabilito che finché non si presenta domanda e non si incassa l’assegno pensionistico, si può continuare a lavorare e ricevere compensi per incarichi pubblici.
La normativa vieta l’attribuzione di nuovi incarichi retribuiti a chi è già in pensione, ma non impone la cessazione automatica di incarichi già in corso prima del pensionamento.
Esiste inoltre un tetto massimo al cumulo tra pensione e compensi pubblici.
Il divieto si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, enti collegati e società controllate, con alcune eccezioni specifiche (ad esempio, per i sovrintendenti di fondazioni lirico-sinfoniche, la cessazione è obbligatoria al compimento dei 70 anni).
Walter Recinella





























