Dal 1° gennaio 1998 il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diretti, mezzadri e coloni già pensionati presso le Gestioni INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà (articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
A chi è rivolto
La riduzione contributiva può essere richiesta dai lavoratori autonomi:
- che abbiano compiuto 65 anni;
- percettori di una pensione liquidata a carico di Fondi/Gestioni dell’INPS rispetto ai quali la legge prevede la possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenza della pensione.
Si tratta, in linea generale, delle pensioni a carico delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi e dell’Assicurazione Generale dei Lavoratori Dipendenti (FPLD e Gestioni/Fondi soppressi cui si applichino le norme del suddetto Fondo. Ad esempio: ex INPDAI, ex dipendenti degli Enti pubblici creditizi, ecc.).
Sono, quindi, esclusi dal beneficio i pensionati a carico dei seguenti Fondi e Gestioni:
- ex IPOST;
- ex INPDAP;
- FFSS;
- ex ENPALS;
- Fondi integrativi o facoltativi.
La riduzione spetta ai titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. Sono ammessi anche i titolari di pensione supplementare.
La pensione può essere stata conseguita anche in regime di convenzione internazionale o avvalendosi di istituti di cumulo dei periodi assicurativi purché sia calcolata con il sistema retributivo o misto.
Il beneficio è incompatibile, inoltre, con il godimento di altre agevolazioni di tipo contributivo.
Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali la riduzione ha ad oggetto i contributi dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.
Per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri la riduzione si applica sulla fascia di reddito di appartenenza.
Sono pertanto esclusi dalla riduzione contributiva i lavoratori autonomi titolari di pensioni a carico della Gestione Separata, anche conseguita con la facoltà di computo (di cui all’articolo 3 del dm n. 282 del 1996), o le lavoratrici che hanno conseguito il trattamento pensionistico con l’istituto della cd. “Opzione donna”, data la liquidazione di questi trattamenti con il calcolo contributivo.
L’Inps, adeguandosi alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 3270 del 9.2.2025 , precisa quindi che l’agevolazione contributiva spetta, a domanda, a tutti i pensionati titolari di pensione diretta (anche supplementare) ultra sessantacinquenni a prescindere dal sistema di calcolo dell’assegno che si iscrivono alle gestioni speciali dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
Sono quindi inclusi anche i pensionati che abbiano esercitato il computo nella gestione separata dell’Inps, Opzione Donna e i titolari di pensione anticipata flessibile (che, come noto, hanno il calcolo interamente contributivo) oltre ai pensionati privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Walter Recinella






























