L’Inps, con propria circolare n. 98 dell’11.9.2026, comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse e delle sanzioni civili per il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito dell’aumento del tasso di interesse della Banca Centrale Europea (BCE) al 2,65% dal 16 settembre 2026.
PUNTI PRINCIPALI
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Interesse di dilazione e differimento
- Dal 16 settembre 2026, il tasso per la rateizzazione e il differimento dei debiti contributivi è fissato al 4,65% annuo.
- I piani già emessi non subiscono modifiche.
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Sanzioni civili
- Per omesso o ritardato pagamento (art. 116, comma 8, lett. a, legge 388/2000): sanzione civile pari all’8,15% annuo (2,65% + 5,5 punti).
- Se il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza, spontaneamente e in unica soluzione, la sanzione è ridotta al 2,65% annuo.
- In caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b): sanzione pari al 30% annuo, fino al 60% dell’importo dovuto. Se la denuncia è spontanea e il pagamento avviene entro 30 giorni, la sanzione è ridotta all’8,15%; entro 90 giorni, al 10,15%.
- Nei casi previsti dal comma 10 dell’art. 116, si applicano solo gli interessi legali.
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Sanzioni ridotte in procedure concorsuali
- In caso di procedure concorsuali, le sanzioni sono calcolate al tasso BCE (2,65%) o, per evasione, a tale tasso maggiorato di 2 punti (4,65%), purché sia avvenuto il pagamento integrale dei contributi e delle spese.
- La riduzione non può essere inferiore al tasso legale (1,60% per il 2026).
Queste modifiche si applicano alle rateazioni e ai differimenti richiesti dal 16 settembre 2026 e alle sanzioni per omissioni o evasioni commesse dopo tale data.
Walter Recinella






























