L’Inps, con propria circolare n. 126 del 15.9.2025, fornisce una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, nonché indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito (a vario titolo) tra Amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL.
Analizziamo la circolare, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
Con tale circolare l’INPS richiama le norme di riferimento che regolano i processi di mobilità. La circolare uniforma l’applicazione delle norme e fornisce alle strutture INPS indicazioni operative per
- assicurare continuità previdenziale nei processi di mobilità,
- garantire trasferimenti corretti di TFS/TFR tra enti,
- chiarire i casi particolari (sanità, enti soppressi, IPAB, province autonome).
La circolare illustra le varie tipologie di mobilità e fornisce le indicazioni delle disposizioni da applicare nei casi di transito tra le diverse Amministrazioni pubbliche che possono riguardare i dipendenti pubblici iscritti all’ENPAS e all’ex INADEL. Vi ricordiamo che il concetto di mobilità nel pubblico impiego è ben diverso dallo stesso istituto denominato mobilità nel settore privato.
La mobilità nel pubblico impiego è regolata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche, e rappresenta lo strumento attraverso il quale i dipendenti pubblici possono trasferirsi da un’amministrazione all’altra, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro. Il processo di mobilità può avvenire su richiesta del dipendente, per esigenze organizzative dell’amministrazione o nell’ambito di procedure di riorganizzazione degli uffici pubblici. I trasferimenti possono essere volontari o d’ufficio, a seconda delle necessità operative e delle normative vigenti. La procedura di mobilità richiede la presentazione di una domanda formale da parte del dipendente interessato, l’approvazione dell’amministrazione di appartenenza e l’accettazione dell’amministrazione di destinazione. Inoltre, è prevista una valutazione delle esigenze organizzative e funzionali di entrambe le amministrazioni coinvolte.
Le norme che regolano i processi di mobilità sono le seguenti:
Le legge 554/1988 e il D.P.R. 104/1993 (disciplina generale su TFS e mobilità) hanno stabilito che
- dalla data di trasferimento il dipendente ha diritto al TFS/TFR previsto dall’ente di destinazione;
- tutta l’anzianità di servizio (effettiva, riscattata, convenzionale) viene considerata;
- l’importo maturato fino al trasferimento viene trasferito dall’ente di provenienza a quello di destinazione;
- eventuali riscatti/oneri restano a carico dell’ente di destinazione;
All’atto della cessazione definitiva, al lavoratore spetta all’interessato l’eventuale eccedenza tra l’importo calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione in base all’anzianità complessivamente maturata (secondo la prestazione dovuta dall’amministrazione di destinazione).
Il D.lgs. 165/2001 stabilisce una differenziazione tra i casi di mobiliata. L’art. 30 regola il passaggio da un’amministrazione pubblica ad un’altra; l’art. 31 derivante da trasferimento o conferimento di attività svolte da P.A. ad altri soggetti pubblici o privati ai quali si applica l’art. 2112 c.c.
Tipologie di mobilità
- Mobilità permanente: trasferimento definitivo (cessione del contratto di lavoro) e può essere:
- Volontaria: su richiesta del dipendente.
- Imposta: per eccedenza, fusione, trasferimento di funzioni.
- Mobilità temporanea: attraverso comando, distacco, fuori ruolo. In questo caso la titolarità del rapporto o resta con l’ente di provenienza, senza modifiche di stato giuridico ed il trasferimento è a termine.
PRINCIPALI CASISTICHE tra enti iscritti ex ENPAS/INADEL
- Alla cessazione del servizio, l’INPS liquida un’unica prestazione.
- Nessun movimento finanziario reale, solo trasferimenti contabili.
- Esempio: ATA passati dai Comuni allo Stato (legge 124/1999) (mobilità concordata)
Mobilità in uscita da enti iscritti (ex ENPAS, ex INADEL)) verso enti non iscritti
- INPS deve, entro 180 giorni, versare all’ente di destinazione il TFS/TFR lordo maturato.
- L’ente di destinazione si occupa del recupero di eventuali riscatti.
- Prestazione finale liquidata dall’ente di arrivo.
- Esempio: personale transitato verso Autorità indipendenti, in mobilità presso Regione Abruzzo, Regione Sicilia.
Entrata da enti non iscritti all’ex ENPAS, ex INADEL verso enti iscritti a queste gestioni
- L’ente di provenienza versa all’INPS il TFS/TFR maturato (entro 180 giorni).
- L’INPS gestisce e liquida un’unica prestazione finale.
- Esempio: personale da Croce Rossa italiana, Camere di Commercio, INAIL, Poste, Ferrovie dello Stato.
CASISTICHE PARTICOLARI DI MOBILITA’
- Personale proveniente da gestioni iscritte all’ex ENPAS o ex INADEL transitato all’INPS (datore di lavoro) in questo caso il TFS lordo maturato presso tali gestioni va calcolato e validato dal Polo nazionale “Lavorazioni Dipendenti INPS”. Il dipendente mantiene il regime TFS/TFR originario (Ente di provenienza
- Enti soppressi o interessato da fusione: Rientrano in questa categoria gli Enti soppressi ai quali sono subentrate Amministrazioni/Enti iscritte all’ex ENPAS o all’ex INADEL ai fini del TFS/TFR, nonché il personale dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro (ISPESL) le cui funzioni e risorse sono state trasferite all’INAIL dal 31 maggio 2010. Con riferimento alle prestazioni di fine servizio, al personale trasferito si applicano, dalla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione o ente di destinazione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dello stesso ente. In particolare, dalla data dell’avvenuto trasferimento:
- cessa l’iscrizione alla gestione previdenziale dell’amministrazione o dell’ente di provenienza, ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l’amministrazione o l’ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto;
- in caso di iscrizione all’Inpdap dell’ente di destinazione ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, la contribuzione all’Istituto deve essere versata anche per il personale trasferito dall’ente (soppresso) di provenienza;
- l’amministrazione, l’ente o la gestione previdenziale di provenienza versa all’amministrazione, all’ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l’importo lordo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto liquidabile all’interessato alla data del trasferimento. (Vedi circolare INPDAP n. 25/2011).
- Personale sanitario (IRCCS privati, ospedali classificati): Secondo le norme che riguardano specificatamente tale fattispecie il personale assunto a seguito di concorso è equiparato al servizio prestato presso il S.S.N. ed i servizi e titoli acquisiti sono equiparati a quelli del SSN. Inoltre è consentita la mobilità verso strutture pubbliche del S.S.N. e da questo, verso enti o istituti mobilità. La quota capitale di TFR accantonate presso il Fondo Tesoreria resta distinto.
- IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) depubblicizzate:
Il personale che continua a prestare servizio presso l’Ente anche dopo la perdita del carattere di istituzione pubblica hanno la facoltà, previa presentazione della domanda (che doveva essere presentata entro 90 giorni dalla data dalla legge di conversione (1989) o dalla data di trasformazione della natura giuridica dell’Ente. Pertanto:
- chi ha esercitato opzione → mantiene TFS;
- chi non ha esercitato → il TFS maturato viene trasferito all’IPAB che liquida un unico TFR ex art. 2120 c.c.
Concorso pubblico senza soluzione di continuità: In caso di cessazione dal servizio per effetto di vincita di concorso pubblico seguita da un nuovo rapporto di lavoro (senza interruzione) con iscrizione all’INPS il TFS o TFR sarà liquidato alla data definitiva di cessazione dal servizio. In particolare, mantengono il regime di TFS coloro che risolvono il precedente rapporto di lavoro per essere assunti, a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità, presso una nuova Amministrazione/Ente iscritto all’INPS ai fini previdenziali dopo il 31 dicembre 2000. Al contrario non è prevista la conservazione del regime TFS in questi casi:
- se non è stato liquidato il TFS → si mantiene il regime TFS;
- se già liquidato o se si transita da comparto non contrattualizzato a contrattualizzato → si passa a TFR.
: Il personale dipendente di tali amministrazioni è soggette ad una disciplina speciale che prevede che il TFR “provinciale” venga erogato dall’ente anche se iscritto nel fondo previdenziale; contestualmente l’INPS eroga il TFS all’ente, non al dipendente.
Schema riepilogativo (contenuto in circolare)
La circolare si chiude con una tabella che sintetizza le casistiche descritte e che sono allegate alla circolare che alleghiamo alla presente.
- provenienza/destinazione del dipendente,
- prestazione spettante (TFS, TFR, buonuscita, IPS),
- adempimenti delle strutture INPS,
- conservazione o modifica del regime previdenziale.
Walter Recinella
































