Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa suindicata, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.
Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
Walter Recinella
































