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    ENASC: Inps: Bonus Giovani 2026 - Indicazioni operative art. 2 D.L. n. 62 del 30.4.2026

    L’Inps, con propria circolare n. 55 del 14.5.2026, illustra l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati,
    secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, e si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

     

    PRINCIPALI PUNTI :

     

    1. Destinatari:

      • Datori di lavoro privati (esclusa la Pubblica Amministrazione), compresi quelli del settore agricolo.
      • Giovani che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto 35 anni e sono “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo il regolamento UE 651/2014.
    2. Categorie di lavoratori svantaggiati:

      • Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (molto svantaggiati).
      • Privi di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti a specifiche categorie (es. senza diploma, adulti con persone a carico, minoranze etniche, settori con forte disparità di genere).
      • Privi di impiego da almeno 6 mesi o di età tra 15 e 24 anni (per alcune tipologie di assunzione).
    3. Durata e importo dell’esonero:

      • Massimo 24 mesi per i “molto svantaggiati”.
      • Massimo 12 mesi per altre categorie.
      • Importo massimo: 500 euro al mese per ciascun lavoratore, elevato a 650 euro per assunzioni nelle regioni della ZES unica (Mezzogiorno).
    4. Condizioni per ottenere il beneficio:

      • Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
      • Rispetto delle norme su salute, sicurezza, regolarità contributiva e contratti collettivi.
      • Divieto di licenziamenti individuali/collettivi nei 6 mesi precedenti e successivi all’assunzione nella stessa unità produttiva.
    5. Compatibilità e cumulabilità:

      • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
      • Compatibile con alcune deduzioni fiscali e con l’esonero per la parità di genere.
    6. Procedura di richiesta:

      • Domanda telematica all’INPS tramite il Portale delle Agevolazioni.
      • Indicazione dei dati aziendali, lavoratore, classe di svantaggio, contratto, retribuzione e dichiarazioni di conformità.
      • L’INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica l’esito.

    Walter Recinella

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