L’Inail, con propria circolare n. 37 del 28.8.2026 , comunica la rivalutazione annuale degli importi per l’indennizzo del danno biologico erogati dall’INAIL, con decorrenza dal 1° luglio 2026.
Questa rivalutazione, prevista dalla legge di stabilità 2016, si basa sulla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT, che per il periodo 2024-2025 è pari all’1,4%.
Punti principali:
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Normativa di riferimento:
- La rivalutazione è disciplinata da una serie di leggi e decreti, tra cui il D.Lgs. 38/2000 e la legge 208/2015.
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Meccanismo di rivalutazione:
- Ogni anno, dal 2016, gli importi degli indennizzi vengono aggiornati in base all’inflazione ISTAT.
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Applicazione della rivalutazione 2026:
- L’aumento dell’1,4% si applica agli indennizzi in capitale e ai ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2026.
- Per i ratei di rendita, l’incremento sarà corrisposto con il pagamento di novembre 2026.
- Per gli indennizzi in capitale, si applica agli importi liquidati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2026.
- In caso di accertamenti provvisori e definitivi dei postumi, la rivalutazione si applica solo agli importi liquidati dopo il 1° luglio 2026.
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Modalità di liquidazione:
- Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio secondo le modalità consuete, con comunicazione agli interessati.
In sintesi, la circolare aggiorna gli importi degli indennizzi per danno biologico in base all’inflazione, garantendo l’adeguamento delle prestazioni economiche INAIL a partire dal 1° luglio 2026.
Allegato Decreto del Ministero del Lavoro
A cura del Consulente Inail/Enasc, dr. del Prete Giuseppe
Walter Recinella





























