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    ENASC: Finanziaria 2026: Novità sull'ADI e proroghe C.I.G. ed ammortizzatori sociali

    La Legge di Bilancio 2026 apporta, in materia di ammortizzatori sociali, la semplificazione relativa all’Assegno di Inclusione, che per chi chiede il rinnovo, non dovrà più attendere un mese fra la fine del precedente sussidio e l’inizio della nuova prestazione. Per gli altri ammortizzatori sociali, gli stessi vengono rifinanziati con una serie di prestazioni di welfare che riguardano crisi in aree complesse, o specifiche categorie di lavoratori.

     

    ADI (Assegno di Inclusione) RINNOVABILE senza PAUSA

    Per quanto riguarda l’ADI, ad oggi la prestazione dura un massimo di 18 mesi. Al termine di questo periodo è possibile presentare domanda di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ma bisogna attendere un mese prima di percepire nuovamente la somma.

    La Legge Finanziaria 2026 elimina questo intervallo, concedendo alle famiglie destinatarie di assegno di inclusione la possibilità di percepirlo senza soluzione di continuità, anche per gli eventuali successivi rinnovi.

     

     

    PROROGHE C.I.G. e AMMORTIZZATORI SOCIALI

    Per gli ammortizzatori sociali, la Manovra di Bilancio 2026 si limita a rifinanziare i seguenti strumenti:

    • indennità onnicomprensiva per i lavoratori della pesca marittima. È una prestazione che può arrivare a 30 euro giornaliere, comprende anche i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca e scatta in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

    • l’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi;

    • la casa integrazione straordinaria per le imprese sopra i mille dipendente di interesse strategico nazionale che hanno in corso un piano di riorganizzazione aziendale;

    • la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale prevista dall’articolo 44 del decreto legge 109/2018, per un massimo di 12 mesi;

    • la casa integrazione per le crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto 109/2018;

    • la cassa integrazione dei dipendenti del gruppo ILVA;

    • le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei callcenter.

     

    Walter Recinella

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