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    ENASC: Artigiani/Commercianti: Guida alla contribuzione "ridotta"

    Conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, “nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell’importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta…”, ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”) è stato disciplinato il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

     

    Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, poi significativamente modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208 del 2015 (di seguito “legge di stabilità per il 2016”), ha inteso razionalizzare la tassazione delle attività produttive di ridotte dimensioni – sia per i soggetti in attività che per coloro che intraprendono una nuova impresa, arte o professione – e superare, progressivamente, le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili.

     

    Quindi, i soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

     

    Non possono accedere al regime contributivo agevolato, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario che:

    • svolgono attività professionali non soggette all’iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale, ovvero;
    • che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (es. professionisti senza cassa).

     

     

     

    FINO al 31.12.1995

     

    Fino al 31.12.1995, l’agevolazione contributiva a favore dei contribuenti aderenti al regime forfetario, consentiva di calcolare i contributi dovuti dagli imprenditori autonomi – esclusi coloro iscritti alla Gestione Separata Inps (vale a dire i professionisti iscritti a una cassa professionale) – nei seguenti modi:

    • applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti al reddito dichiarato;
    • senza tenere conto del livello minimo imponibile stabilito per il versamento dei contributi dall’articolo 1, comma 3, L. 233/1990.

     

     

    DAL 1° GENNAIO 2016

     

    Dal 1° gennaio 2016, l’agevolazione contributiva per i soggetti che applicano il regime forfetario è stata oggetto di una significativa modifica, ad opera della Legge di Bilancio 2016.

    Rispetto alla versione precedente, l’agevolazione previdenziale consente di applicare una riduzione del 35% alla contribuzione ordinaria dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti dell’Inps. In dettaglio, questa riduzione si applica:

    • alla quota di contributi dovuta sul reddito minimo;
    • alla quota eventualmente dovuta sul reddito che supera il minimo.

     

     

    PARTICOLARITA’

    Con riferimento alla posizione previdenziale di eventuali coadiuvanti o coadiutori del titolare dell’impresa che aderisce al regime forfetario (anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato a cui ha aderito il titolare dell’impresa), trova applicazione la disposizione contemplata all’articolo 3-bis, D.L. 384/1992, a mente del quale la base imponibile (su cui il titolare dovrà determinerà la contribuzione dovuta) è determinata dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuita al collaboratore sino ad un massimo del 49% (circolare Inps n. 35/2016).

     

     

    VERSAMENTO della CONTRIBUZIONE

    I contributi previdenziali vanno calcolati con le seguenti scadenze:

    • la parte relativa al contributo minimo viene versata, mediante il modello F24, nel corso dell’anno seguendo le scadenze trimestrali che, per il 2024, risultano essere le seguenti:

    16.5.2025 (I° rata);

    20.8.2025 (II° rata);

    17.11.2025 (III° rata);

    16.2.2026 (IV° rata).

     

    • la quota eventualmente da determinare sul reddito che supera il minimale deve essere versata, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

     

     

     

    ACCREDITO della CONTRIBUZIONE

    Per quanto riguarda l’accredito dei contributi previdenziali, si applica la disposizione dell’articolo 2, comma 29, L. 335/1995 (che fa riferimento alla Gestione Separata Inps), che prevede:

    • i soggetti che hanno versato un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito, previsto per le Gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare;
    • in caso di contribuzione annua inferiore al predetto importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.

     

    Quindi, di conseguenza, in presenza di contribuenti “forfetari” l’importo dei contributi versato risulta inferiore (valutando sia la contribuzione sul minimale e sia quella sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

     

    In questo caso, con l’adesione alla riduzione contributiva prevista per il regime “forfetario”, i mesi che si “accreditano” sulla posizione assicurativa non sono 12, pari a 52 settimane annue, ma bensì 7, pari a 31 settimane annue, a partire dal mese di gennaio fino a luglio.

    Tale situazione va attentamente “ponderata”, in considerazione dei relativi “effetti” sfavorevoli che potrebbero conseguire, ai fini della maturazione sia dei requisiti, diritto, e sia dell’entità, misura, della futura pensione.

     

     

    COMPATIBILITA’

    In caso di adesione al regime contributivo agevolato “forfetario”, non sono compatibili le riduzioni “ordinarie” previste per:

    • coloro che sono già pensionati presso una Gestione Inps e hanno più di 65 anni, ai quali sarebbe applicata la riduzione del 50% dei contributi, secondo quanto stabilito dall’articolo 59, L. 449/1997, sia per gli imprenditori che per i familiari collaboratori;
    • i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, ai quali spetterebbe la riduzione del 3% dell’aliquota contributiva, come prescritto dall’articolo 1, comma 2, L. 233/1990, fatti salvi gli aumenti progressivi fino al raggiungimento dell’aliquota del 24% (articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011);
    • i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario, soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.) e coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati, che usufruiscono della riduzione al 50% della contribuzione per attività avviate nel 2025, in base all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge Finanziaria 2025) – clicca su questo link Inps: Riduzione contributiva al 50% per gli artigiani e commercianti – NUOVI ISCRITTI – nell’anno 2025 – Patronato ENASC per le notizie su tale agevolazione.

     

    Allegato n. 1

     

     

     

     

    Walter Recinella

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