La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24903 del 31.8.2026, ha ribadito che, per l’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili parziali, il requisito sanitario e il requisito reddituale viaggiano su due binari distinti, ed entrambi devono essere rispettati contemporaneamente e che, ai fini reddituali, il riferimento corretto è il reddito imponibile ai fini IRPEF, calcolato al netto degli oneri deducibili ammessi dalla legge, ma senza sottrarre le imposte e le ritenute fiscali già pagate.
IN SINTESI
Requisiti:
- Occorrono sia il requisito sanitario (invalidità tra il 74% e il 99%) sia quello reddituale.
- L’assegno spetta a chi ha tra 18 e 67 anni.
Limite di reddito 2026:
- Il limite di reddito personale annuo è fissato a 5.852,21 euro.
- Superare anche di poco questa soglia comporta la perdita dell’assegno.
Calcolo del reddito:
Si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, al netto solo degli oneri deducibili.
Non si possono sottrarre le imposte e le ritenute fiscali già pagate.
Conta il reddito lordo fiscale, non quello effettivamente disponibile dopo le tasse.
Decisione della Cassazione:
- La Cassazione ha stabilito che il metodo di calcolo più “sfavorevole” (senza sottrarre le tasse già pagate) è quello corretto.
- Questo criterio può fare la differenza per chi è vicino alla soglia.
Indennità di accompagnamento:
- Non è soggetta a limiti di reddito e segue regole diverse.
La Sentenza della Cassazione ribadisce il concetto del “reddito imponibile ai fini Irpef, calcolato al netto degli oneri deducibili ammessi dalla legge, ma senza sottrarre le imposte e le ritenute fiscali” – cliccare su questo link Inps: invalidità civile e reddito da dichiarare. In arrivo gli indebiti – Patronato ENASC -.
Walter Recinella





























