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    ENASC: Invalidità Civile / Disabilità : Il reddito IRPEF rilevante, per l'invalidità civile "parziale", è al netto solo degli oneri deducibili. Sentenza Corte di Cassazione

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24903 del 31.8.2026, ha ribadito che, per l’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili parziali,  il requisito sanitario e il requisito reddituale viaggiano su due binari distinti, ed entrambi devono essere rispettati contemporaneamente e che, ai fini reddituali, il riferimento corretto è il reddito imponibile ai fini IRPEF, calcolato al netto degli oneri deducibili ammessi dalla legge, ma senza sottrarre le imposte e le ritenute fiscali già pagate.

     

    IN SINTESI

     

    1. Requisiti:

      • Occorrono sia il requisito sanitario (invalidità tra il 74% e il 99%) sia quello reddituale.
      • L’assegno spetta a chi ha tra 18 e 67 anni.
    2. Limite di reddito 2026:

      • Il limite di reddito personale annuo è fissato a 5.852,21 euro.
      • Superare anche di poco questa soglia comporta la perdita dell’assegno.
    3. Calcolo del reddito:

      • Si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, al netto solo degli oneri deducibili.

      • Non si possono sottrarre le imposte e le ritenute fiscali già pagate.

      • Conta il reddito lordo fiscale, non quello effettivamente disponibile dopo le tasse.

    4. Decisione della Cassazione:

      • La Cassazione ha stabilito che il metodo di calcolo più “sfavorevole” (senza sottrarre le tasse già pagate) è quello corretto.
      • Questo criterio può fare la differenza per chi è vicino alla soglia.
    5. Indennità di accompagnamento:

      • Non è soggetta a limiti di reddito e segue regole diverse.

    La Sentenza della Cassazione ribadisce il concetto del “reddito imponibile ai fini Irpef, calcolato al netto degli oneri deducibili ammessi dalla legge, ma senza sottrarre le imposte e le ritenute fiscali” – cliccare su questo link Inps: invalidità civile e reddito da dichiarare. In arrivo gli indebiti – Patronato ENASC -.

    Walter Recinella

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