L’Inps, con proprio messaggio n. 765 del 3.3.2025, chiarisce la proroga del SFL, in base anche ai precedenti messaggi già rilasciati.
Quindi, tenuto conto del ristretto margine temporale per l’aggiornamento del PSP da parte dei Centri per l’impiego per le domande del SFL con pagamento della dodicesima mensilità nei mesi di gennaio e febbraio 2025, in fase di prima attuazione della previsione normativa, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per le sole domande del SFL cui sia stata erogata la dodicesima mensilità nei primi due mesi dell’anno, l’aggiornamento del PSP può essere considerato valido se registrato nella piattaforma Sistema informativo unitario (SIU) entro il mese successivo (rispettivamente febbraio 2025 per le domande con pagamento della dodicesima mensilità nel mese di gennaio 2025 e marzo 2025 per quelle con pagamento della dodicesima mensilità nel mese di febbraio 2025).
A partire dai rinnovi di marzo 2025, per le domande con pagamento della dodicesima mensilità in tale mese, la verifica dell’aggiornamento del PSP verrà effettuata entro il medesimo mese e l’aggiornamento sarà considerato valido se intervenuto tra la data di avvio del corso di formazione ed entro l’ultimo mese di fruizione delle prime dodici mensilità della misura.
Anche nel caso di sospensione della domanda per la quale non sia stato possibile verificare nei tempi sopra indicati l’aggiornamento del PSP, la registrazione deve essere associata al corso di formazione in atto e risultare registrata a sistema nei mesi di svolgimento del corso ed entro la scadenza delle prime dodici mensilità di fruizione della misura.
Ad esempio, nel caso in cui la domanda risulti sospesa dal mese di marzo 2025 per fruizione della dodicesima mensilità della misura a febbraio 2025, l’aggiornamento del PSP, anche se rilevato nei mesi di aprile o maggio 2025 (e, comunque, entro il termine dei novanta giorni di sospensione), deve risultare registrato nel mese di febbraio 2025 o nei mesi precedenti, durante i quali era comunque in svolgimento il corso di formazione.
A tale riguardo, pertanto, in fase di attivazione o durante la frequenza, da parte del beneficiario del SFL, di un corso di formazione che, presumibilmente, prosegua oltre la scadenza delle dodici mensilità di fruizione della misura, i Centri per l’Impiego, con le modalità loro indicate e in base alle proprie valutazioni, possono registrare, anche prima della scadenza della dodicesima mensilità, l’aggiornamento del PSP.
Da ultimo, l’Istituto chiarisce che per l’applicazione della proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro non è richiesta la presentazione di una nuova domanda.
Walter Recinella