L’Inps, con proprio messaggio n. 1431 del 7.5.2025, risponde ai vari chiarimenti richiesti in merito alle indicazioni operative della circolare INPDAP n. 11 del 17/05/2006.
Analizziamo il messaggio, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” La circolare n. 11 del 2006 aveva riconosciuto la facoltà, ai dipendenti pubblici cessati prima del 31 luglio 2010, senza diritto a pensione e senza aver maturato il requisito contributivo minimo e quello dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia di chiedere l’autorizzazione alla contribuzione volontaria anche solo per incrementare la pensione. Secondo quanto stabilito, in questo caso, la posizione assicurativa di un iscritto, già esistente all’atto dell’autorizzazione, rimane, a seguito dei versamenti volontari, “aperta” presso l’Inpdap, con la conseguenza che ai richiedenti poteva essere concessa la facoltà di valorizzare, riscattare e/o ricongiungere periodi e/o servizi al fine di incrementare l’anzianità contributiva. Ciò in quanto l’articolo 9, comma 1, del DPR n. 1432/1971, equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell’anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile.
Con il presente messaggio, l’Istituto va a modificare la circolare INPDAP n. 11/2006 proprio in merito alla presentazione di riscatti e ricongiunzione durante il pagamento della contribuzione volontaria.
Assicurati presso la CTPS (statali) cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010
I lavoratori cessati prima del 31/07/2010, senza aver maturato il diritto a pensione, mantengono il diritto al trasferimento dei contributi nel FPLD. La costituzione della posizione assicurativa avviene d’ufficio ed avendo carattere inderogabile preclude la possibilità di successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo, accredito figurativo, versamenti volontari e cumulo dei contributi.
Coloro che hanno, invece, maturato i requisiti contributivi minimi previsti per la pensione di vecchiaia e per i quali non opera la costituzione della posizione assicurativa (avendo appunto già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile) possono chiedere l’autorizzazione alla contribuzione volontaria anche dopo il 7/05/2025, ma in costanza di pagamento non possono presentare domande di valorizzazione della posizione assicurativa (riscatti, ricongiunzione etc.).
Assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010
Agli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO opera a domanda degli interessati. Gli iscritti a tali Casse, nel caso in cui non manifestano la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse possono richiedere l’autorizzazione alla contribuzione volontaria. In costanza di versamento dei contributi volontari, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali indicati nella nostra comunicazione allegata. In assenza di apposita domanda di costituzione della posizione assicurativa la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
Walter Recinella