La sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia si basa su tre pilastri fondamentali: la formazione, l’utilizzo dei Dpi, l’adozione di procedure efficaci ed un piano d’emergenza ben strutturato e la prevenzione continua.
La legge che la disciplina è la 81/08. La stessa recepisce le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo normativo, in particolare, prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.
Il modello di gestione dei rischi, definito dal citato decreto, prevede che ai soggetti che tipicamente rientrano nella struttura aziendale, si affianchino anche delle figure con competenze tecnico-funzionali con il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio (art. 3).
L’Enuip da sempre si batte per la formazione continua dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sono appunto i datori di lavoro che si devono preoccupare di formare il personale e responsabilizzare i lavoratori sui rischi reali.
In linea generale, l’attuale assetto normativo attua il giusto bilanciamento tra la tutela dei lavoratori e l’esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici per le aziende. Troviamo infatti
• le figure di garanzia della sicurezza aziendale;
• la valutazione dei rischi e il Documento di valutazione dei rischi (Dvr);
• tutele, obblighi e sanzioni, inclusa la formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
Posizioni di garanzia della sicurezza aziendale
Le figure di garanzia previste dalla disciplina in esame sono:
• il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente
• il dirigente, il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
• il preposto, il soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
• il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche. Nell’attuale impianto normativo il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale. In tal senso, si prevede infatti che ogni lavoratore – in via generale – deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Tra i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale rientrano anche gli Addetti alla gestione delle emergenze. Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Detti lavoratori devono ricevere idonea formazione, nonché disporre delle attrezzature adeguate e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Formazione e informazione
Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal decreto in esame è la formazione e informazione del personale. In particolare, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

In sintesi:
1. Conoscere i pericoli
2. Utilizzare i Dispositivi di protezione individuale (Dpi)
3. Seguire le procedure di sicurezza
4. Garantire una formazione continua
5. Evitare distrazioni
6. Comunicare i rischi
7. Gestire le attrezzature in modo sicuro
8. Prevenzione delle cadute
di Reno Insardà – Presidente nazionale Enuip
Redazione